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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo VI
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 32
Finalità - Attuazione
Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio - assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art. 33
Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia, età evolutiva - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per la famiglia, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in particolare volti a:
- assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;
- assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente.
Art. 34
Assistenza sociale agli adulti - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti ai cittadini che a causa delle loro condizioni psico- fisiche e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e in rapporto con le associazioni di categoria;
- garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.
Art. 35
Assistenza sociale agli anziani - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in particolare, volti a:
- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, solitudine;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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