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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo VIII
PROGRAMMAZIONE
Art. 38
Programmazione regionale
La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.
Il piano socio-assistenziale definisce:
- gli obiettivi prioritari da perseguire;
- la tipologia dei servizi e degli interventi;
- i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi, ove i medesimi siano identificabili.
Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.
La Regione garantisce a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.
Art. 39
Programmazione territoriale
Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, le Province, il Circondario di Rimini (NOTA 1) e le Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 (NOTA 2), predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso dei Comuni, delle associazioni dei Comuni e delle Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.
I piani individuano tra l'altro:
- le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.
La Giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.
Le province, il Circondario di Rimini (2) e le Assemblee di Comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 (10)predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.
I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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