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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

Titolo IX
FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE
Art. 40
Fondo regionale
La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato " Fondo socio-assistenziale regionale ".
A tale fondo affluiscono:
a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio
- assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1- duodecies del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 Sito esterno, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno;
b) gli stanziamenti previsti ai Capitoli 68120 e 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, in attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10;
c) gli stanziamenti previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22;
d) gli stanziamenti previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685 Sito esterno;
e) gli stanziamenti previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48;
f) gli stanziamenti previsti al Capitolo 60200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 19858 finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;
h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.
Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:
- per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali;
- per le spese di investimento sulle strutture socio- assistenziali.
Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Per le spese di investimento sulle strutture socio- assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, 3 comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 di contabilità regionale.
Art. 41

(aggiunto quinto alinea al comma tre da art. 17 bis L.R. 23

novembre 1988 n. 47 inserito da art. 6 L.R. 6 settembre 1993

n. 34)

Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali è destinata:
a) quota-parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonchè delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio- assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39;
b) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio- assistenziali, pubblici e privati convenzionati;
c) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38.
Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di entrata in vigore del piano socio- assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps, secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore. - a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei nomadi.
Art. 42
Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il riattamento o l' acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l' attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio- assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale nonchè alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui si insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio
- asistenziali. l'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39 e contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.
Art. 43
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11.
Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.
I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati ai Comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell' ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributi, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo benificiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell' ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.
I Contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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