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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 2

INDICE

Art. 45 - Commissione per le controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza
Art. 46 - Nomina del responsabile del servizio sociale
Art. 47 - Abrogazione di norme
Espandere area tit1 Titolo I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - SOGGETTI ISTITUZIONALI
Espandere area tit3 Titolo III - SOGGETTI NON ISTITUZIONALI
Espandere area tit4 Titolo IV - GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA (NOTA 1)
Chiudere area tit5 Titolo V - IL PERSONALE (NOTA 1)
Art. 27 - Personale dell'associazione dei Comuni
Art. 28 - Regolamento e pianta organica
Art. 29 - Copertura dei posti di pianta organica
Art. 30 Sistemazione del personale di ruolo già dipendente dei soppressi consorzi socio-sanitari
Art. 31 - Formazione ed aggiornamento del personale
Espandere area tit6 Titolo VI - INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Espandere area tit7 Titolo VII - DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Espandere area tit8 Titolo VIII - PROGRAMMAZIONE
Espandere area tit9 Titolo IX FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE
Espandere area tit10 Titolo X - MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE IPAB SUBREGIONALI
Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a promuovere e mantenere il benessere della popolazione, detta norme, con la presente legge, per il riordino delle funzioni di assistenza sociale, per la programmazione, l' organizzazione e la qualificazione dei relativi interventi nonchè per l'integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali con quelli sanitari.
Art. 2
Iniziative promozionali
Al fine di concorrere alla eliminazione delle situazioni che determinano stati di bisogno e di emarginazione, la regione e gli Enti locali promuovono la realizzazione di programmi e attività di aggregazione sociale e ogni altro intervento idoneo a favorire l'autonomia e le opportunità di realizzazione di singole persone e di gruppi; promuovono, altresì, interventi volti a rimuovere ostacoli che impediscano e limitino la fruizione di servizi sociali da parte di individui e di gruppi socialmente più deboli.
La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze, operano per l'abolizione delle barriere architettoniche.
In tale ambito promuovono le necessarie iniziative per l' adeguamento degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei servizi pubblici, degli edifici pubblici o aperti al pubblico nonchè delle strutture di interesse socio-assistenziale esistenti o in corso di realizzazione.
La Regione e gli Enti locali promuovono studi e ricerche per identificare i bisogni e le aree di rischio attinenti l' assistenza sociale, nonchè per individuare modelli assistenziali ed attività di servizio più consone alle esigenze dell'utenza.
Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite, sia con interventi diretti sia avvalendosi, anche in ordine alla sperimentazione, di enti e gruppi convenzionati di provata professionalità.
Art. 3
Oggetto del riordino
In applicazione del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e della Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno, il riordino delle funzioni assistenziali di competenza degli Enti locali concerne:
- le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno;
- le funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, comprese quelle già svolte dagli Enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amministrazioni regionali ai sensi del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, compresa la nota aggiuntiva;
- ogni altra funzione assistenziale attribuita con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.
Art. 4
Principi informatori dell'intervento assistenziale
L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:
- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- rispetto della persona e della sua dignità;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, superando anche i tradizionali interventi di istituzionalizzazione;
- rispetto delle opzioni individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;
- riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;
- fruizione dell'intervento assistenziale negli ambiti territoriali, di cui alla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, di residenza dell'utente e per i residenti del Comune di Bologna negli ambiti territoriali 27 - 28 - 29.
I cittadini devono essere compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.
La partecipazione dei cittadini e delle forze sociali assicura il rispetto dei principi di cui al primo comma e favorisce la ricerca di soluzioni atte ad adeguare gli interventi ai bisogni. La partecipazione si attua secondo le modalità e le forme di cui all'art. 18 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, e mediante il controllo sociale sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.
Art. 5
Destinatari
Gli interventi di assistenza sociale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini italiani residenti in Emilia-Romagna.
Essi si estendono, secondo le norme statali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale.
Gli interventi si estendono, altresì, alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.
Art. 6
Territorializzazione degli interventi
L'intervento assistenziale è fruito nell'ambito territoriale di appartenenza dell'utente, secondo il disposto dell'ultimo alinea del primo comma del precedente art. 4, ovvero presso le strutture socio-assistenziali previste dal piano socio-assistenziale ad ambito sovraterritoriale.
In caso di comprovata necessità o opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, che deve essere specificata nell' atto autorizzativo, la fruizione dell'intervento assistenziale è disposta anche in ambito territoriale diverso, in deroga a quanto sancito dal comma precedente, previ opportuni accordi con i soggetti istituzionalmente competenti per territorio.
L'intervento assistenziale urgente è disposto nell'ambito territoriale nel quale se ne è verificata la necessità.
Per i residenti in Emilia-Romagna, i soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per i servizi assistenziali sono identificati facendo riferimento al Comune di residenza. Per coloro che non risiedono in Emilia- Romagna, ammessi all'assistenza sociale nei limiti di cui al terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti di cui sopra sono identificati con riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
Art. 7
Opzioni individuali degli utenti - Specificazioni
In relazione al principio di cui al quarto alinea del primo comma del precedente articolo 4, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente, nell'ambito territoriale definito dal precedente articolo 6 di accedere alle strutture e ai servizi pubblici e/o convenzionati.
Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli Enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli 15 e 17.(4)
L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l' onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche e/o convenzionate del territorio.
Art. 8
Concorso al costo delle prestazioni
Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i Comuni singoli o associati, individuano per quali interventi e con quali modalità gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo della prestazione fruita in relazione alle proprie condizioni economiche.
E' comunque garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 25 per cento del trattamento minimo di pensione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali
abrogato
Titolo II
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 10

(già modificata lett. a) del comma 2 da

art. 54 L.R. 7 febbraio 1992 n. 7, poi

modificata da art. 192 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Competenze e funzioni della Regione
La Regione Emilia-Romagna:
1) approva il piano socio-assistenziale regionale;
2) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio-assistenziali;
3) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;
4) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle persone, tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle prestazioni;
5) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;
6) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;
7) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali;
8) promuove l'attuazione di un sistema informativo dei servizi di assistenza sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale;
9) disciplina le modalità e i criteri della vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali del territorio regionale;
10) attua forme di verifica idonee a migliorare l' efficienza e l'efficacia dei servizi.
La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:
a) per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sugli organi; al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 9 Sito esterno; all'alta vigilanza **...**; **...** alle modifiche istituzionali e statutarie; **...** all' autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;
b) per quanto riguarda la persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; alle modifiche istituzionali e statutarie; all'unificazione dell'amministrazione di più fondazioni di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture e alla vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi di assistenza sociale; all' estinzione.
Art. 11
Competenze e funzioni delle Province, del Circondario di Rimini (1)e delle Assemblee di Comuni per la programmazione (5)
Le Province sono titolari delle funzioni ad esse attribuite con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, nonchè delle funzioni loro attribuite dalle disposizioni legislative vigenti e le esercitano secondo le modalità di cui al successivo art. 22.
Le Province, il Circondario di Rimini (1)e le Assemblee di Comuni per la programmazione di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 delimitati dalla Legge regionale 29 agosto 1979 n. 28, costituite ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6(5), predispongono i piani territoriali di cui al successivo art. 39 ed esprimono altresì parere in ordine alla assegnazione dei contributi regionali di cui al successivo art. 42. La mancata comunicazione dei pareri entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 43, primo comma, non costituisce impedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui al terzo comma del medesimo art. 43.
Art. 12
Competenze e funzioni dei Comuni
Ai sensi del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti l' assistenza sociale e le esercitano in forma singola o associata.
I comuni partecipano alla elaborazione, realizzazione e verifica del piano sociale e territoriale.
I Comuni garantiscono ai cittadini l'informazione di cui al penultimo comma dell'art. 4.
Art. 13
Competenze e funzioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.
Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.
Titolo III
SOGGETTI NON ISTITUZIONALI
Assistenza privata
abrogato
Registro dei soggetti privati
abrogato
Volontariato
abrogato
Registro del volontariato
abrogato
Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato
abrogato
Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali
abrogato
Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali
abrogato
Altre convenzioni
abrogato
Titolo IV
GESTIONE INTEGRATA DELLE FUNZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA (NOTA 1)
Gestione associata delle funzioni di assistenza sociale
abrogato
Modalità della gestione associata
abrogato
Integrazione delle funzioni sanitarie e sociali
abrogato
Servizio sociale delle Unità sanitarie locali
abrogato
Responsabile del servizio sociale della Unità sanitaria locale
abrogato
Titolo V
IL PERSONALE (NOTA 1)
Personale dell'associazione dei Comuni
abrogato
Regolamento e pianta organica
abrogato
Copertura dei posti di pianta organica
abrogato
Sistemazione del personale di ruolo già dipendente dei soppressi consorzi socio-sanitari
abrogato
Formazione ed aggiornamento del personale
abrogato
Titolo VI
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 32
Finalità - Attuazione
Le finalità di cui al presente titolo si conseguono attraverso i programmi, i criteri e gli interventi specificatamente previsti dal piano socio - assistenziale e, fino all'entrata in vigore dello stesso, attraverso gli interventi già previsti dagli articoli 41 e 42 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1.
Art. 33
Assistenza sociale alla famiglia, alla maternità, infanzia, età evolutiva - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per la famiglia, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva sono in particolare volti a:
- assicurare aiuti alla famiglia che versi in difficoltà relazionali o materiali;
- assicurare le condizioni che favoriscano la promozione di una procreazione responsabile, la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- assicurare le condizioni materiali, familiari, affettive, cognitive, relazionali e sociali per un armonico sviluppo psicofisico del bambino e dell'adolescente.
Art. 34
Assistenza sociale agli adulti - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli adulti sono rivolti ai cittadini che a causa delle loro condizioni psico- fisiche e/o sociali non siano autosufficienti e siano soggetti a rischio di emarginazione. Tali interventi sono volti in particolare a:
- assicurare le essenziali condizioni materiali di vita;
- contrastare e contribuire a rimuovere i processi di emarginazione;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo anche in collaborazione con le strutture di formazione professionale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, con i competenti uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e in rapporto con le associazioni di categoria;
- garantire risposte idonee ai cittadini con mancanza di autonomia psicofisica anche mediante appropriate attività e presidi tutelari.
Art. 35
Assistenza sociale agli anziani - Finalità
Gli interventi di assistenza sociale per gli anziani sono, in particolare, volti a:
- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, abbandono, solitudine;
- garantire aiuti e favorire le condizioni per la permanenza e la integrazione nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- assicurare idonee risposte alle esigenze degli anziani non autosufficienti anche mediante appropriati presidi residenziali tutelari.
Titolo VII
DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
Art. 36

(abrogata lett. a) e modificata lett. b) da art. 15 L.R. 12

ottobre 1998 n. 34)

Funzioni delegate e subdelegate
Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui al secondo comma del precedente articolo 10, sono delegate e subdelegate ai Comuni: abrogato
b) la vigilanza sul funzionamento **...** dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale;
c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonchè le funzioni relative alla autorizzazione all' acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'articolo 17 del codice civile;
d) la nomina ad amministratore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 37
Esercizio delle funzioni delegate e subdelegate
abrogato(9)
L'esercizio delle funzioni subdelegate di cui alla lettera
c) e di quella delegata di cui alla lettera d) del primo comma del precedente articolo è effettuato dal Comune nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate e subdelegate, la Regione, sentito il Comune competente, e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
La revoca delle funzioni delegate e subdelegate nei confronti di tutti o uno solo dei soggetti delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984 n. 6.
abrogato
Le deleghe e subdeleghe di cui ai punti a) e b) dell' articolo precedente si attivano quando siano stati precisati i requisiti di cui al precedente articolo 9.
Titolo VIII
PROGRAMMAZIONE
Art. 38
Programmazione regionale
La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità della presente legge.
Il piano socio-assistenziale definisce:
- gli obiettivi prioritari da perseguire;
- la tipologia dei servizi e degli interventi;
- i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi, ove i medesimi siano identificabili.
Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato.
La Regione garantisce a norma dell'articolo 5 dello Statuto la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.
Art. 39
Programmazione territoriale
Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, le Province, il Circondario di Rimini (NOTA 1) e le Assemblee di Comuni per la programmazione, di cui agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 (NOTA 2), predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali corrispondenti; promuovono il concorso dei Comuni, delle associazioni dei Comuni e delle Comunità montane di cui alla Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 14 e 16.
I piani individuano tra l'altro:
- le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse anche in relazione alle disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- le priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi servizi e presidi.
La Giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.
Le province, il Circondario di Rimini (2) e le Assemblee di Comuni per la programmazione costituite negli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 (10)predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.
I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.
Titolo IX
FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE REGIONALE
Art. 40
Fondo regionale
La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1985, un fondo denominato " Fondo socio-assistenziale regionale ".
A tale fondo affluiscono:
a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio
- assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 1- duodecies del decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 Sito esterno, convertito con Legge 21 ottobre 1978 n. 641 Sito esterno;
b) gli stanziamenti previsti ai Capitoli 68120 e 68121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai Comuni con DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, in attuazione della Legge regionale 17 febbraio 1978 n. 10;
c) gli stanziamenti previsti al Capitolo 58060 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati all'assistenza e tutela sociale e sanitaria della maternità, dell'infanzia, dell'età evolutiva e della famiglia in attuazione della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22;
d) gli stanziamenti previsti al Capitolo 63450 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in attuazione della Legge 22 dicembre 1975 n. 685 Sito esterno;
e) gli stanziamenti previsti al Capitolo 61220 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1985, finalizzati agli interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 1979 n. 48;
f) gli stanziamenti previsti al Capitolo 60200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 19858 finalizzati all'istituzione, al potenziamento e al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
g) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali;
h) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di bilancio.
Il fondo di cui al presente articolo è iscritto, pro-quota, in appositi capitoli di bilancio, rispettivamente:
- per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali;
- per le spese di investimento sulle strutture socio- assistenziali.
Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'articolo 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31.
Per le spese di investimento sulle strutture socio- assistenziali sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.
La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, 3 comma, della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, nel rispetto della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre specificazioni previste dal terzo comma dell'art. 26 della citata Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 di contabilità regionale.
Art. 41

(aggiunto quinto alinea al comma tre da art. 17 bis L.R. 23

novembre 1988 n. 47 inserito da art. 6 L.R. 6 settembre 1993

n. 34)

Fondo regionale - Quota per spese di gestione
La quota del fondo regionale per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali è destinata:
a) quota-parte al finanziamento delle iniziative promozionali e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 10, nonchè delle attività connesse alla predisposizione e aggiornamento del piano socio- assistenziale regionale e dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39;
b) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati e le Province sulla base di parametri obiettivi finalizzati ad assicurare la continuità degli interventi, ivi compresi quelli in favore dei cittadini già assistiti dall'ONPI e dall'ENS in proprie strutture residenziali ubicate in Emilia-Romagna, e ad avviare il riequilibrio territoriale nei livelli di erogazione dei servizi socio- assistenziali, pubblici e privati convenzionati;
c) quota-parte alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche sperimentali, volti a realizzare, anche attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 20, gli obiettivi indicati nel piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente articolo 38.
Il Consiglio regionale approva il programma annuale degli interventi ed effettua le ripartizioni di cui al comma precedente.
Fino alla data di entrata in vigore del piano socio- assistenziale regionale le ripartizioni di cui al primo comma dovranno prevedere, in particolare, la incentivazione di interventi rivolti:
- al mantenimento delle persone anziane nel proprio ambiente di vita;
- alla tutela sociale della maternità, infanzia ed età evolutiva;
- alla prevenzione sociale all'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonchè al recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
- a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo ed il mantenimento nel proprio ambiente di vita dei cittadini portatori di handicaps, secondo gli obiettivi delle vigenti leggi nazionali e regionali di settore. - a favorire l'inserimento sociale e lavorativo e l'integrazione dei nomadi.
Art. 42
Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, la Regione concede contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il riattamento o l' acquisto di strutture immobiliari, al fine di incentivare l' attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio- assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale nonchè alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui si insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione di strutture socio
- asistenziali. l'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani territoriali di cui al precedente articolo 39 e contributi in conto capitale sono concessi per le finalità di cui all'articolo 7, lettera b) della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, e alla Legge regionale 9 maggio 1983 n. 15.
Art. 43
Procedure per la richiesta e l'erogazione dei contributi in conto capitale
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a stabilire i tempi, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al precedente articolo 42 e per l'acquisizione del parere di cui al secondo comma del precedente articolo 11.
Le domande di ammissione a contributo debbono essere corredate dal preventivo di spesa per l'intervento da realizzare e dal piano finanziario adottato per la copertura della spesa stessa.
Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta, i piani di riparto e assegnazione dei contributi.
I contributi assegnati sono concessi dalla Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi assegnati ai Comuni singoli o associati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari vengono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22, primo comma, della Legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, ad eccezione di quelli di importo non superiore a 30 milioni di lire che vengono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
I contributi assegnati ai soggetti di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:
- 50% sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell' ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 40% sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributi, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del Comune competente per territorio;
- 10% sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo benificiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell' ufficio tecnico del Comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore ai prezzi di progetto.
I Contributi assegnati per l'acquisto di strutture immobiliari vengono erogati in unica soluzione a presentazione del contratto di vendita.
La concessione dei contributi assegnati ai beneficiari di cui al precedente articolo 42, secondo comma, lettera b), è subordinata alla presentazione della convenzione prevista dal medesimo articolo.
I contributi concessi sono revocati qualora non venga inviato alla Regione, entro 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il contratto di acquisto di cui al precedente settimo comma ovvero almeno la documentazione concernente l'inizio dei lavori di cui ai precedenti commi quinto o sesto, salvo eccezionali e/o documentati motivi.
Titolo X
MODALITA' DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE IPAB SUBREGIONALI
abrogato
Commissione per le controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza
abrogato
Art. 46(3)
Nomina del responsabile del servizio sociale
In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 26 (3)e limitatamente ad un triennio dall'applicazione della presente legge, le assemblee generali delle Unità sanitarie locali possono conferire l'incarico di responsabile del servizio sociale a operatori di ruolo assegnati funzionalmente al servizio in possesso di comprovata esperienza e competenza nell'organizzazione dei servizi sociali e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di laurea e almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni. E' titolo preferenziale il diploma di laurea ad indirizzo sociologico, psicologico, pedagogico;
- qualifica per la quale sia richiesto diploma di assistente sociale, e almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica compiuto presso pubbliche amministrazioni.
L'incarico è conferito per non più di tre anni.
Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'ufficio di direzione e partecipa con voto consultivo alle sedute del Comitato di gestione.
Al responsabile del servizio sociale è corrisposta a carico del bilancio sociale e per la durata dell'incarico, una indennità in misura pari a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno per i responsabili dei servizi sanitari e amministrativi delle Unità sanitarie locali.
Art. 47
Abrogazione di norme
Sono abrogati l'articolo 7 della Legge regionale 12 marzo 1973 n. 16, gli articoli 17, 18, 19 della Legge regionale 10 giugno 1976 n. 22, il Titolo III della Legge regionale 8 aprile 1980 n. 25 e l'articolo 19 della stessa legge così come sostituito dalla Legge regionale 17 maggio 1982 n. 21 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Note del Redattore:

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 Sito esterno " Istituzione

della Provincia di Rimini ".

L'art. 26 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 12

maggio 1994, n. 19, salvo quanto disposto dal comma 3

dell'art. 22 della stessa legge, che di seguito si riporta:

" 3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85. ".

Gli articoli 15 e 17 sono stati abrogati dall'art. 24

della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi dell'art.

30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

Per il volontariato si veda la L.R. 2 settembre 1996, n. 37,

I titoli IV e V della legge in esame sono abrogati

dall'art.24 della L.R. 12 maggio 1994, n.19 , salvo quanto

disposto dal comma 3 dell'art.22 della stessa legge, che di

seguito si riporta:

"3. Entro un anno dall'attivazione dell'Azienda-Unità

sanitaria locale i Comuni e le Province procedono alla

ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 7. Entro lo stesso termine il Presidente della

Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati, attribuisce

con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte

associazioni dei Comuni. Dalla data di emanazione del

decreto cessano di avere efficacia i Titoli IV e V e il

comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 2/85.".

Le Assemblee dei Comuni per la programmazione di Imola

e Cesena sono state sciolte e le loro competenze attribuite

alle provincie di Bologna e Forlì-Cesena ai sensi

dell'art.30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

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