LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1985, n. 5
RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 21 del 20 febbraio 1985
INDICE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
I - Ai fini della presente legge, per " contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale" si intendono le somme spettanti ai gruppi consiliari, a norme dell'art. 16 dello Statuto regionale, per le loro spese di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, nonchè per diffondere la conoscenza della loro attività e in particolare per promuovere la partecipazione della società civile all'attività stessa, secondo le previsioni degli articoli 4 della Legge regionale 21 marzo 1973 n. 17 e 3 della Legge regionale 15 aprile 1976 n. 18 e successive modifiche e integrazioni.
II - Nell'ambito delle finalità stabilite dalle norme di cui al primo comma, ciascun gruppo consiliare destina la somma globalmente assegnata sulla base di proprie scelte autonome, così come disposto dall'art. 4 della Legge regionale 15 aprile 1976 n. 18.
Art. 2
I - I controlli sulla gestione delle somme erogate a titolo di contributo in danaro a favore dei gruppi consiliari con onere a carico del bilancio del Consiglio regionale, in ogni fase ed a qualsivoglia effetto.
Art. 3
I - La disciplina della costituzione e dello scioglimento dei gruppi consiliari è rimessa alla potestà regolamentare interna degli Consiglio regionale.
II - I pagamenti ordinati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale intestato a " contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari", a norma dell'art. 2 della Legge 6 dicembre 1973 n. 853 , sono quietanzati dal capogruppo, oppure da altro consigliere appartenete al gruppo, per delega o procura del capogruppo. Chi non rivesta la carica di consigliere e non appartenga al gruppo consiliare destinatario del pagamento non può in alcun caso essere legittimato, neppure per delega o procura, a rilasciare quietanza in nome e per conto del gruppo medesimo.
III - Il Consiglio regionale, deliberando in ordine alla dotazione organica del personale delle segreterie particolari dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 10, II comma, della Legge regionale 18 agosto 1984, n. 44, sull'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione, stabilisce la qualifiche funzionali e i profili professionali dei collaboratori preposti all'amministrazione e alla tenuta della contabilità dei gruppi consiliari.
Art. 4
I - Le somme esigibili a titolo di contributo in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale non possono essere cedute. Nessun patto in tale senso può essere fatto valere nei confronti della presidenza del Consiglio regionale, la quale è comunque tenuta a ricusare di eseguire pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare in conformità con quanto disposto all'art. 3, II comma, della presente legge.
Art. 5
I - I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni politico - organizzative o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
II - A favore degli organi, articolazioni o raggruppamenti, di cui al primo comma, i gruppi consiliari possono disporre pagamenti a titolo di quote di partecipazione a spese sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente. Le iniziative devono comunque comportare per il gruppo consiliare un ruolo conforme alla previsione dell'art. 3 della Legge regionale 15 aprile 1976 n. 18
III - Quando, per attività da svolgere fuori dal capoluogo regionale, o per pubbliche riunioni o manifestazioni, il gruppo consiliare si avvalga di locali attrezzati messi a disposizione da organi locali dei partiti, o da loro articolazioni politico - organizzative, o da altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi, può essere posta a carico del gruppo consiliare la quota di partecipazione nelle spese, ivi compresi gli eventuali oneri per il personale di custodia e di segreteria. La quota di partecipazione nelle spese deve corrispondere all'uso strettamente necessario per le attività d' istituto proprie del gruppo.
Art. 6
I - Ai contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale si applicano i divieti sanciti dall'art. 7, I comma, della Legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4, I comma, della Legge 18 novembre 1981 n. 659 , relative al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
II - I gruppi consiliari possono comunque disporre, a favore dei legali rappresentanti di organi centrali e periferici di partiti politici e delle loro articolazioni politico - organizzative nonchè di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi, i pagamenti previsti dall'art. 5, commi II e III, della presente legge.
III - I divieti di cui al primo comma non si applicano per pagamenti eseguiti a corrispettivo di prestazioni d' opera intellettuale fornite, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del Codive civile, da persone estranee ai gruppi, a favore dei gruppi medesimi; nonchè per pagamenti eseguiti a titolo di rimborso di spese vive incontrate per acquisire la collaborazione di persone aventi particolari competenze o specifiche conoscenze di problemi particolari o locali. IV - I gruppi possono, a favore dei propri consiglieri, disporre:
a) delle spese adeguatamente documentate per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell'art. 3 della Legge regionale 15 aprile 1976 n. 18, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza del consigliere ed il gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi, senza aver fornito a propria cura e spese i servizi e le prestazioni necessarie;
b) rimborsi delle spese che i consiglieri incontrano per attività da svolgere per conto del gruppo nel capoluogo regionale. L'ammontare dei rimborsi deve essere comunque non superiore all'indennità a giornata di presenza, così come stabilita a norme dell'art. 3 della Legge regionale 14 dicembre 1981 n. 46 e successive modifiche e integrazioni, e non spetta quando nel corso della giornata il consigliere abbia maturato il diritto alla suddetta indennità.
V - I gruppi non possono comunque corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d' opera intelletletuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.
Art. 7
I - I gruppi consiliari devono tenere libri e scritture contabili, secondo le norme di una ordinata contabilità.
II - I libri, le scritture e i documenti amministrativo - contabili devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto.
III - L'Ufficio di presidenza del Consiglio con propria deliberazione indica le modalità per la tenuta dei libri e delle scritture, avvalendosi del Comitato tencico di cui all'articolo 12.
IV - I gruppi consiliari possono chiedere al Comitato tecnico di cui all'art. 12 indicazioni, pareri e in generale l' assistenza ritenuta necessaria od opportuna ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
Art. 8
I - I gruppi consiliari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 1 marzo di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello allegato alla presente legge.
Art. 9
I - All'inizio di ogni legislatura, il rendiconto di cui all'art. 8 riguarda il periodo decorrente dal giorno immediatamente susseguente a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio al 31 dicembre successivo.
Art. 10
I - Alla fine di ogni legislatura i gruppi consiliari redigono e approvano il rendiconto con riferimento al periodo ricompreso fra il 1 gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.
II - Al rendiconto di cui al primo comma è allegato un inventario, nel quale sono elencati i beni del gruppo consiliare.
III - A decorrere dalla data di cessazione dell'attività del Consiglio, e fino a quando l'Ufficio di presidenza del Consiglio non individui i nessi di continuità fra i gruppi da una legislatura all'altra a norma dei successivi commi quarto e quinto, i capigruppo e i destinatari della delega o procura di cui all'art. 3, II comma, non possono assumere impegni se non per l'ordinaria amministrazione e comunque non possono effettuare pagamenti per servizi o prestazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non quando sia acquisita e conservata agli atti la prova che i relativi impegni furono assunti anteriormetne alla data della cessazione dell'attività del Consiglio.
IV - All'inizio della legislatura successiva, il nuovo gruppo subentra nella titolarità dei beni qualora fra un gruppo cessante e il gruppo subentrante sussista un nesso di continuità politico - organizzativa. Resta comunque ferma la piena ed esclusiva responsabilità di coloro che nel corso della precedente legislatura rivestivano la carica di capogruppo o di destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, II comma, per gli atti compiuti anteriormente al subingresso. Spetta all'Ufficio di presidenza costituito all'inizio della legislatura successiva individuare i nessi di continuità politico -organizzativa.
V - Qualora il trasferimento dei beni non possa avvenire per insussistenza di nesso di continuità, colui che all'atto della cessazione della precedente legislatura, rivestiva la carica di capogruppo è tenuto ad adottare tutte le misure patrimoniali conseguenti alla definitiva cessazione dell'attività del gruppo, ed a trasferire al patrimonio della Regione l'attivo patrimoniale eventualmente risultante. Resta comunque ferma nei confronti dei terzi la piena ed esclusiva responsabilità ad ogni effetto del capogruppo e del destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, II comma, per gli atti compiuti anteriormente al trasferimento dell'attivo patrimoniale.
Art. 11
I - Copia del rendiconto, sottoscritto dal capogruppo e dal destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, II comma, è deposistata a cura del capogruppo presso l'Ufficio di presidenza del Consilgio.
II - Al deposito di cui al primo comma si provvede entro il mese di marzo di ogni anno. Il rendiconto di cui all'art. 10 deve essere depositato entro il quindicesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.
Art. 12
I - L'Ufficio di presidenza del Consiglio controlla la regolarità della redazione dei rendiconti ed esercita le altre attribuzioni amministrativo - contabili previste dalla presente legge.
II - L'Ufficio di presidenza del Consiglio si avvale di un Comitato tecnico, formato da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'Albo da almeno cinque anni, e nominato, all'inizio di ogni legislatura, in riunione congiunta, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio e dalla conferenza dei capigruppo. Il numero dei componenti il Comitato non può esere inferiore a tre e superiore a sette, considerando anche il presidente, ed è stabilito con una prima votazione dall'Ufficio di presidenza e dalla conferenza dei capigruppo, nel corso della riunione congiunta convocata per la nomina. Spetta altresì all'Ufficio di presidenza, e alla conferenza dei capigruppo nominare il presidente, in riunione congiunta.
III - Il Comitato tecnico può richiedere ai capigruppo chiarimenti, nonchè l'esibizione delle scritture e dei documenti di cui all'art. 7, con l'obbligo del segreto.
IV - Ai fini del controllo di regolarità, il Comitato tecnico è tenuto a redigere un rapporto, distintamente per ciascun gruppo e per ogni provvedimento che l'Ufficio di presidenza deve adottare, a nroma del successivo articolo 13, I e II comma. Il Comitato è altresì tenuto a redigere un rapporto, quando ne sia comunque richiesto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio.
V - Il rapporto del Comitato deve concludersi con un esplicito e puntuale giudizio, per ogni provvedimento che l'Ufficio di presidenza del Consiglio sia tenuto a adottare, a norma del successivo art. 13, I e II comma. L'Ufficio di presidenza del Consiglio non può discostarsi dal giudizio del Comitato tecnico, se non con espressa motivazione. L'obbligo di motivazione non si estende al Consiglio regionale, quando sia chiamato a decidere a norma dell'art. 13, II comma.
VI - Il Comitato tecnico svolge attività di consulenza a favore dei gruppi, ai sensi dell'art. 7, IV comma, a richiesta capogruppo o del destinatario della delega o procura di cui all'art. 3, II comma, anche in via breve. L'attività di consulenza non comporta il dovere di compilare rapporti e formulare giudizi. Resta fermo l'obbligo del segreto.
VII - Non possono essere chiamati a far parte del Comitato tecnico:
a) i consiglieri regionali in carica;
b) i consiglieri cessati dalla carica che in qualità di capogruppo, o ad altro titolo, a norma dell'articolo 3, II comma, abbiano quietanzato mandati relativi a rendiconti di cui non sia stata ancora accertata la regolare redazione.
Art. 13
I - Entro il termine assegnato dalle norme vigenti per presentare il conto consuntivo del Consiglio regionale all'Assemblea per l'esame e l'approvazione, l'Ufficio di presidenza con propria deliberazione accerta, distintamente per ciascun gruppo consiliare, che nel corso del medesimo anno solare cui si riferisce il consuntivo del Consiglio regionale:
a) non sussistono irregolarità di redazione dei rendiconti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della presente legge;
b) oppure sussistono irregolarità di redazione, o non risulta adempiuto l'obbligo di depositare il rendiconto, e conseguentemente dispone - con effetto dl primo giorno del mese successivo - che il versamento dei contributi in danaro sia sospeso fino alla regolarizzazione, o - nel caso di mancato deposito - fino all'accertamento dell'avvenuto deposito degli atti redatti in modo regolare.
II - Spetta al gruppo destinatario del provvedimento di sospensione di cui alla lettera b) del I comma sanare le irregolarità, rimuovere le inadempienza e chiedere che l'Ufficio di presidenza del Consiglio si pronunci in ordine alla regolarizzazione o all'avvenuto adempimento. L'Ufficio di presidenza decide sulla base del rapporto del Comitato teccnico, a norma dell'art. 12, V comma, entro quindici giorni dal ricevimento del rapporto medesimo. Se la decisione è positiva, l'Ufficio di presidenza dispone che cessi la sospensione del versamento dei contributi in danaro. Nel caso in cui l'Ufficio di presidenza non raggiunga l'Unanimità, l'argomento è rimesso al Consiglio regionale, che su di esso delibera nella prima seduta.
Art. 14
I - Ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5 della Legge 6 dicembre 1973 n. 853 , ai mandati di pagamento ordinati sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale intestato a " contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" sono allegate, quali documenti giustificativi della spesa, esclusivamente le copie delle deliberazioni le quali dispongono:
a) che si sospeso il pagamento dei contributi in danaro, ai sensi dell'art. 13, I comma, lettera b);
b) che cessi la sospensione del pagamento dei contributi in danaro, ai sensi dell'art. 13, II comma.
II - Le copie delle deliberazioni devono essere allegate ai conti consuntivi relativi agli esercizi durante i quali la sospensione dei pagamenti ha effetto, nonchè all'esercizio ne corso del quale, cessata la sospensione, si dà corso ai pagamenti sospesi.
Art. 15
I - L'Ufficio di presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alle risultanze dei rendiconti, nonchè alle eventuali rettifiche dei rendiconti irregolari, utilizzando a tale scopo il Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 16
I - Ai componenti il Comitato tecnico sono dovuti gli onorari e le competenze stabiliti annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consilgio, sulla base delle norme vigenti per le prestazioni d' opera intellettuale a favore del Consiglio regionale.
Art. 17
I - Il controllo della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari avverrà con le modalità della presente legge, a decorrere dalla data stabilita nel primo provvedimento attuativo dell'art. 7, III comma.
II - Alla prima nomina del Comitato tecnico di cui all'art 12 si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
III - Per i collaboratori preposti all'amministrazione e alla tenuta della contabilità dei gruppi consiliari, verrano indetti adeguati corsi di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 8 marzo 1984 n. 118 sullo stato giuridico del personale, nonchè dell'art. 28, III comma, della Legge regionale 18 agosto 1984 n. 44, sull'istituzione e il funzionamento delle strutture organizzative della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 febbraio 1985