LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6
Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985
Art. 1
Finalità della legge
La regione Emilia - Romagna concorre, con la presente legge, allo sviluppo dell'attività di commercializzazione svolta dagli operatori turistici associati, mediante la concessione di contributi per la realizzazione di programmi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica, a livello regionale o locale, e per l'acquisizione e la messa in opera di impianti tecnologici atti a favorire maggiori e più adeguate condizioni di contatto fra la domanda e l'offerta turistica.