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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6

Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985

Art. 2
Destinazione dei contributi
I contributi di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 3, possono essere concessi:
a) a cooperative, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici, dotati di un' adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbia almeno 50 soci con una disponibilità minima complessiva di 5000 posti - letto, se composti da imprenditori operanti sulla riviera emiliano - romagnola, e almeno 20 soci con una disponibilità minima complessiva di 2000 posti - letto, se composti da imprenditori operanti sul restante territorio regionale;
b) a consorzi di 2 grado, composti da non meno di 5 organismi associativi, costituiti nelle forme di cui al punto a), che, complessivamente, abbiano non meno di 50 soci con una disponibilità minima di 5000 posti - letto e che abbiano una adeguata struttura organizzativa e tecnica.
Sono imprenditori turistici, ai fini della determinazione dei requisiti minimi indicati al precedente primo comma, i gestori di aziende ricettive alberghiere ed extralberghiere indicate all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, con esclusione degli affittacamere e dei gestori degli ostelli per la gioventù, di case per ferie e di alloggi agroturistici, che possono tuttavia aderire a tali organismi associativi, nonchè le agenzie di viaggio che dimostrino di avere la disponibilità di almeno 5000 posti - letto ricettivi in aziende alberghiere ed extralberghiere. Le predette agenzie sono tenute a conservare i contratti relativi alla citata disponibilità di posti - letto.
Possono inoltre far parte degli organismi di cui al primo comma i gestori di pubblici esercizi e le imprese di viaggio che abbiano una disponibilità di posti - letto inferiore a quella sopra indicata al secondo comma.

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