LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6
Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985
Art. 3
Entità di contributi e iniziative ammissibili
I contributi per la realizzazione di programmi promozionali o per la dotazione di impianti tecnologici, possono essere concessi in misura non superiore alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile;
- 25% agli organismi associativi di cui al punto a) del precedente art. 2;
- 30% ai consorzi di 2 grado di cui al punto b) del precedente art. 2.
I programmi promozionali dovranno articolarsi in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento e i segmenti di domanda da privilegiare, le iniziative preventivate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguibili e un dettagliato preventivo di spesa.
I programmi promozionali ammissibili a contributo non potranno essere di importo inferiore a L.100.000.000 con esclusione, nel computo, delle spese di gestione e di personale. La spesa minima per la dotazione di impianti tecnologici ammissibile a contributo non potrà essere inferiore AL.20.000.000.
Con deliberazione del consiglio regionale, le somme di cui al comma precedente potranno essere modificate in relazione alle eventuali variazioni dei costi.