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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6

Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985

Art. 4
Modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi
Le domande di contributo vanno presentate all'assessorato regionale al turismo entro il 30 aprile dell'anno precedente cui si riferiscono i programmi promozionali da realizzare. Entro lo stesso termine vanno altresì presentate le domande concernenti la realizzazione di impianti tecnologici. Le domande dovranno essere corredate:
a) dal programma promozionale, redatto in conformità al precedente art. 3 e, nel caso riguardino anche la realizzazione di impianto tecnologici, da una relazione illustrativa sull'impianto e sulla sua utilizzazione, nonchè da un dettagliato preventivo di spesa;
b) dalla copia dell'atto costitutivo e dallo statuto dei soggetti richiedenti;
c) dall'elenco dei soci esistenti alla data di presentazione della domanda, sottoscritto dal rappresentante legale. Per ciascun socio che sia titolare e gestore di impresa ricettiva dovrà essere indicata la denominazione dell'azienda, il relativo indirizzo e il numero dei posti - letto disponibili. Per i consorzi di 2 grado dovranno essere allegati gli elenchi dei soci di ogni organismo consorziato sottoscritti dai relativi rappresentanti legali;
d) art4-com2-let1d) da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica dell'organismo associativo;
nel caso non si tratti di prima richiesta, da una relazione dettagliata sui risultati conseguiti con il precedente programma incentivato dalla Regione.
Sulla base delle domande presentate, la giunta regionale entro sessanta giorni provvede, sentita la competente commissione consiliare, a determinare il piano delle iniziative e dei programmi da incentivare e alla formale concessione dei contributi. Nella determinazione del piano si dovrà tenere conto della validità dei singoli programmi promozionali e del loro coordinamento con quelli degli organismi regionali di promozione turistica, nonchè della struttura organizzativa e tecnica ai fini della necessaria e conseguente attività di commercializzazione.
I contributi sono liquidati ed erogati entro trenta giorni dalla data di presentazione di una relazione consuntiva e della regolare documentazione di spesa.
Qualora la spesa, effettivamente sostenuta e documantata, sia inferiore a quella presa a base per la concessione del contributo, questo, in sede di liquidazione, viene proporzionalmente ridotto.
Il contributo viene invece revocato nel caso che la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia inferiore ai limiti previsti dal terzo comma del precedente art. 3 o, nel primo biennio di applicazione della presente legge, ai limiti previsti dal secondo comma del successivo art. 5.
Gli impianti acquistati con il contributo regionale devono mantenere la specifica destinazione d' uso per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.

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