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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6

Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985

Art. 5
Norme transitorie
Per i programmi promozionali finalizzati alla stagione turistica 1986, le domande di contributo sono presentate all'assessorato regionale al turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge.
Nel primo biennio di validità della presente legge possono essere concessi contributi nella misura massima del 20% sulla ammissibile per la realizzazione di programmi promozionali di importo non inferiore a L.50.000.000 anche ad organismi associativi di operatori turistici con non meno di nove soci e con una disponibilità di almeno 500 posti - letto.

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