LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 6
Interventi della regione Emilia - Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione della offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 30 del 15 marzo 1985
Art. 6
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.600.000.000 per il triennio 1985- 87, la regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1985- 87, nell'ambito delle sezioni 3a " Attività per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d' investimento di sviluppo " di cui allo elenco n. 5 allegato alla legge di bilancio per l'esercizio 1985, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 6, in corso di approvazione.
All'onere di L.200.000.000 previsto a carico dell'esercizio 1985, l'amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 86500.
Per gli esercizi successivi al 1985 per gli interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dell'offerta turistica regionale o locale, sarà la legge di bilancio annuale a stabilire l'ammontare degli stanziamenti in base alle reali necessità nell' ambito dell'autorizzazione complessiva di spesa.
Per la concessione di contributi per la dotazione di impianti tecnologici atti a favorire la commercializzazione turistica, si provvederà con apposite e specifiche autorizzazioni di spesa.