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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 7

Applicazione al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della disciplina contrattuale del personale regionale.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 21 marzo 1985

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella regione Emilia - Romagna si applica, a decorrere dal 1 gennaio 1983, la disciplina contrattuale del personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge statale 29 marzo 1983, n. 93: " Legge quadro sul pubblico impiego " in quanto enti dipendenti dalla Regione.
Art. 2
Ai fini di cui all'art. 1, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo provvedono, dopo l'entrata in vigore della presente legge, alla modifica delle norme dei relativi regolamenti organici del personale adeguandoli alle disposizioni della legge regionale 8 marzo 1984, n. 11, nei limiti dell'attuale loro struttura organizzativa.
Al personale di detti enti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con le modalità previste dalla legge regionale 8 marzo 1984, n. 11, il trattamento economico iniziale secondo la seguente tabella di comparazione:
livello inquadramentoqualifica regionale da attribuire
(contratto enti locali 1979/ 81) (legge regionale n. 11/ 1984)
livello 1° qualifica I
livello 2°qualifica II
livello 3°qualifica III
livello 4°-5°qualifica IV
livello -qualifica V
livello 6°-7°qualifica VI
livello 8°qualifica VII
livello 9°qualifica VIII
livello 10°-11°1^ qualifica dirigenziale
Art. 3
Per la definizione delle strutture organizzative, gli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.
A tali fini il consiglio regionale stabilisce quali dei predetti enti turistici sono da equiparare, in relazione alla loro dimensione operativa, al livello di ufficio o di unità operativa organica. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della citata legge 18 agosto 1984, n. 44 Sito esterno, determina per ciascuna qualifica i profili professionali e la declaratoria delle mansioni, che detti enti sono tenuti a recepire nei propri regolamenti.
Per la definizione delle strutture organizzative, le aziende di promozione turistica che saranno costituite ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217 Sito esterno, applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella citata legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.
Art. 4
All'onere derivante della applicazione della presente legge si fa fronte con i normali stanziamenti dei rispettivi bilanci degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 18 marzo 1985

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