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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 8

Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 21 marzo 1985

Art. 2
Ai componenti delle commissioni o comitati indicati nell' art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso per spese vive, nella stessa misura prevista dalla legislazione in vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello Stato.

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