LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 8
Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 21 marzo 1985
Art. 3
L'indennità mensile lorda attribuita ai presidenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23 del 21 agosto 1981, è elevata a L.300.000.