LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 8
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N. 49 DEL 15 DICEMBRE 1977 E N. 23 DEL 21 AGOSTO 1981, RELATIVE AI COMPENSI E AI RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei seguenti capitoli: 00850, 02050, 03100, 10050, 30050, 50020 e 70050 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985, che presenta l'occorrente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.