LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 8
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N. 49 DEL 15 DICEMBRE 1977 E N. 23 DEL 21 AGOSTO 1981, RELATIVE AI COMPENSI E AI RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
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Norme generali
Art. 1
(già modificato comma 2 da art. 1 L.R. 11 dicembre 1986 n. 44,
poi modificato da art. 3 L.R. 9 marzo 1990 n. 16;
modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed in genere di tutti gli organi collegiali operanti nell'ambito dei servizi tecnici, amministrativi, di programmazione, di coordinamento e di controllo della regione Emilia-Romagna, la cui costituzione e composizione sia regolata con atto formale, viene corrisposto il compenso di 20,66 Euro e di 28,41 Euro, al lordo delle ritenute di legge, per seduta di ogni singola commissione, a seconda che si tratti rispettivamente di organo collegiale tenuto ad esprimere un parere generico e di massima oppure un parere specifico e di carattere tecnico frutto di studi e istruttorie complesse.
I tipi di commissione, ai fini dell'attribuzione del compenso differenziato di cui al precedente comma, sono individuati dal consiglio regionale tenuto conto dei criteri indicati nella detta disposizione e, in particolare, qualificando come organi che esprimono un parere specifico e di carattere tecnico, frutto di studi e istruttorie complesse, quelli che abbiano fra i propri componenti magistrati o professori ordinari o associati di università o dirigenti delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore o dirigente regionale del più elevato livello o consiglieri o assessori regionali ....
Art. 2
Ai componenti delle commissioni o comitati indicati nell' art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso per spese vive, nella stessa misura prevista dalla legislazione in vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello Stato.
Art. 3
(abrogato da art. 3 L.R. 9 marzo 1990 n. 16)
abrogato
Art. 4
Il primo comma dell'art. 1 e il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e gli articoli 1, 2 e 4 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 23, sono abrogati.
Art. 5
Al maggior onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei seguenti capitoli: 00850, 02050, 03100, 10050, 30050, 50020 e 70050 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1985, che presenta l'occorrente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 6
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2°, della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.