LEGGE REGIONALE 18 marzo 1985, n. 8
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI N. 49 DEL 15 DICEMBRE 1977 E N. 23 DEL 21 AGOSTO 1981, RELATIVE AI COMPENSI E AI RIMBORSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI ORGANI COLLEGIALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Ai componenti delle commissioni o comitati indicati nell' art. 1, è corrisposto, nel caso che la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio, un rimborso per spese vive, nella stessa misura prevista dalla legislazione in vigore per il trattamento di missione attribuito ai dirigenti dello Stato.