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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 1
Oggetto e finalità della legge
In riferimento all'art. 43, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno e in attuazione dell'art. 19 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2, la presente legge disciplina i requisiti per l'apertura e l'esercizio dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati definiti dall'art. 17 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n 2, che, ai fini della presente legge, si distinguono in:
a) poliambulatori;
b) laboratorio per analisi chimico - cliniche e microbiologiche;
c) laboratori o gabinetti di medicina nucleare;
d) ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica;
e) ambulatori o gabinetti di radioterapia;
f) ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale.
I presidi privati di cui al precedente comma possono avere la configurazione autonoma di cui alle singole lettere , b), c), d), e), f), ovvero possono essere organizzativamente raggruppati in un' unica struttura, purchè in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun presidio. I requisiti di cui alla presente legge si applicano altresì ai servizi sanitari ed ai presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali di cui all'art. 27 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2, nonchè ai servizi ambulatoriali esterni delle case di cura private, delle istituzioni sanitarie private di cui al quinto comma dell'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno e degli istituti privati di ricovero di cui agli artt. 41 e 42 della stessa legge

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