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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 10
Punti - prelievo
In relazione a particolari ed effettive esigenze dell'utenza locale e per la durata delle stesse può essere eccezionalmente previsto, nell'atto di autorizzazione, l'esistenza di punti - prelievo che comunque devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) che la gestione e l'organizzazione del punto - prelievo siano poste sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del laboratorio;
b) che la struttura ambulatoriale in cui vengono eseguiti i prelievi sia, comunque, in grado di permettere, in caso di bisogno, un immediato intervento medico;
c) che i punti di prelievo insistano nel territorio della Unità sanitaria locale dove ha sede il laboratorio e, in via eccezionale, in quello di un' altra Unità sanitaria locale limitrofa.
E' anche consentito il prelievo domiciliare effettuato dal personale del laboratorio o dal medico curante quando vi siano motivi documentati di urgenza clinica ed impossibilità di movimento da parte dell'utente, semprechè non esistano possibili interferenze negative sui risultati, a causa del trasporto del materiale e della sua conservazione.
In sede di autorizzazione l'autorità sanitaria locale stabilisce, sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di cui al precedente articolo 2, precise prescrizioni in ordine alle modalità tecniche del prelievo e alle cautele relative al trasporto e conservazione dei campioni e reperti biologici.
Il laboratorio privato non può accettare campioni provenienti da altri laboratori o da altri operatori sanitari, salvo i casi previsti nel precedente secondo comma.

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