LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10
DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985
Art. 11
Informazione all'utenza
Ai soli fini dell'informazione agli utenti i laboratori privati di analisi sono tenuti a definirsi:
a) laboratorio privato di analisi chimico - cliniche e microbiologiche, per quelli diretti da un medico;
b) laboratorio privato di analisi biologiche, per quelli diretti da un biologo o un chimico.