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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 11
Informazione all'utenza
Ai soli fini dell'informazione agli utenti i laboratori privati di analisi sono tenuti a definirsi:
a) laboratorio privato di analisi chimico - cliniche e microbiologiche, per quelli diretti da un medico;
b) laboratorio privato di analisi biologiche, per quelli diretti da un biologo o un chimico.

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