LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10
DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985
Art. 12
Sistema di sicurezza e qualità
La verifica dell'efficienza e della affidabilità della strumentazione dei metodi analitici si attua con l'adozione del programma di sicurezza e di qualità da parte di tutti i laboratori privati di cui all'articolo 9.
Tale programma, che permette una standardizzazione dei metodi analitici, con garanzia di uniformità di risultati, uno scambio reciproco e costante di esperienze e informazioni tra gli operatori dei servizi analitici privati con quelli di servizi pubblici coinvolti nel sistema di controlli, si articola in un sistema di valutazioni analitiche intra e interlaboratorio con diversi tipi di materiale di controllo fornito dalla Regione tramite i centri di riferimento da essa individuati sentita la Commissione tecnico - consultiva di cui all'art. 2, la quale determina anche la periodicità dei controlli, fatte salve le indicazioni di cui al secondo comma dell'articolo 13 del DPCM 10 febbraio 1984.