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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 13
Controllo di qualità intralaboratorio
Il controllo di qualità intralaboratorio ha lo scopo di garantire costantemente l'affidabilità del dato analitico.
A tal fine è fatto obbligo a tutti i laboratori di analisi cliniche, per le determinazioni quantitative di impiego corrente:
- dell'uso giornaliero di standards per la calibrazione degli strumenti analitici;
- dell'uso, con frequenza almeno settimanale, di materiale di controllo di titolo noto per il controllo dell'accuratezza della analisi;
- dell'uso giornaliero di materiali di riferimento per la valutazione della precisione e per l'allestimento e l'aggiornamento giornaliero delle carte di controllo con calcolo periodico dei coefficienti di variazione.

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