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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 14
Centri di riferimento
I centri di riferimento sono organismi tecnico - scientifici che coordinano la realizzazione del programma di sicurezza di qualità su tutto il territorio regionale; la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i laboratori che devono svolgere l'attività di centro di riferimento.
I laboratori di cui alla presente legge sono assegnati dalla Giunta regionale ad un centro di riferimento per l'attuazione dei programmi di sicurezza e di qualità.
Allorquando un laboratorio dimostri scostamenti statisticamente significativi rispetto ai parametri standard, a cura del personale del centro di riferimento, viene condotta, in collaborazione con il personale del laboratorio, un' analisi dei possibili motivi e possono essere proposte opportune modifiche allo strumentario e/ o alle tecniche.
Allorquando ciò malgrado gli scostamenti persistano, il centro di riferimento invia una relazione alla Commissione tecnico - consultiva di cui all'art. 2 della presente legge.
Il centro di riferimento deve comunicare all'Assessorato regionale alla Sanità i risultati del controllo sistema di sicurezza e qualità e collaborare con l'Istituto superiore di Sanità per l'eventuale applicazione, in sede regionale, di medesimi programmi attivati a livello nazionale.

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