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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 15
Definizione di ambulatori o gabinetti di medicina nucleare
Ai fine della presente legge, per ambulatori o gabinetti di medicina nucleare si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che istituzionalmente provvedono ad effettuare indagini medico - nucleari con impiego di radionuclidi in forma non sigillata.
Gli ambulatori di medicina nucleare si distinguono in due categorie:
a) ambulatori di medicina nucleare " in vivo", che eseguono esclusivamente prestazioni diagnostiche " in vivo";
b) ambulatori di medicina nucleare " generale", che esegiono prestazioni diagnostiche sia " in vivo" sia " in vitro".

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