LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10
DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985
Art. 16
Centri di riferimento
Pr le attività diagnostiche medico - nucleari in vivo, la Giunta regionale provvederà alla individuazione, quali centri di riferimento, dei servizi di medicina nucleare operanti sul territorio regionale, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 14.