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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 16
Centri di riferimento
Pr le attività diagnostiche medico - nucleari in vivo, la Giunta regionale provvederà alla individuazione, quali centri di riferimento, dei servizi di medicina nucleare operanti sul territorio regionale, secondo i criteri e le modalità di cui al precedente art. 14.

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