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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 17
Definizione di ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica
Ai fini della presente legge, per ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che effettuano indagini diagnostiche con impiego di metodologie radiologiche.
Rientrano altresì nell'ambito della presente legge i gabinetti o gli ambulatori ove si impiegano a fini diagnostici altre metodologie di formazione di immagini.
Non sono soggetti alla presente normativa gli studi professionali medici in cui l'esercizio della diagnostica radiologica ha carattere occasionale come completamento diagnistico dell'esame clinico.
Gli studi di cui al precedente comma, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di radioprotezione, non possono tuttavia eseguire ricerche radiologiche o diagnostiche strumentali per conto di altri sanitari o di Enti pubblici o privati, nè redigere e rilasciare referti radiologici.
L'esecuzione di esami a domicilio su singolo paziente impossibilitato ad accedere alle strutture, è consentita esclusivamente ai presidi di radiodiagnostica espressamente autorizzati sentita la Commissione di cui al precedente articolo 2.

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