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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 18
Definizione di ambulatorio o gabinetto privato di radioterapia
Per ambulatori o gabinetti privati di radioterapia si intendono tutti gli ambulatori aperti al pubblico che provvedono all'erogazione di cure con radiazioni ionizzanti.
In un ambulatorio o gabinetto di radioterapia possono essere installate macchine radiogene per roentgenterapia convenzionale e per plesioroentgenterapia, con esclusione di macchine o sorgenti per radioterapia con alte energie e per l'impiego terapeutico di sorgenti radioisotopiche.
Le case di cura private sono escluse dalle limitazioni di cui al comma precedente; le stesse, per tali attività, sono soggette alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

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