LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10
DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985
Art. 19
Centri di riferimento
La calibratura e la taratura degli strumenti per la misura della dose ed il controllo di qualità del fascio di radiazioni deve essere effettuata da centri di riferimento individuati secondo i criteri e le modalità di cui al precedente articolo 14.