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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 2
Commissione tecnico - consultiva regionale
E' istituita una Commissione tecnico - consultiva regionale col compito di garantire omogeneità sul territorio regionale nell'espletamento delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle istituzioni sanitarie private esercitate dai Comuni ai sensi dell'art. 34 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2.
La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ed è composta:
- da 1 membro designato dalla federazione regionale dell'Ordine dei medici, esperto in materia di deontologia medica;
- da 5 membri esperti in igiene ed organizzazione sanitaria, dei quali tre designati dall'ANCI;
- da 10 membri, di cui due scelti tra quelli proposti dalle associazioni sindacali delle istituzioni sanitarie private, esperti nelle discipline sanitarie;
- da 3 membri esperti in scienze giuridiche amministrative ed in diritto e organizzazione sanitaria;
- dall'Assessore regionale alla Sanità, che la presiede.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale della carriera direttiva, nominato dall'Assessore alla Sanità. La Commissione dura in carica 3 anni.

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