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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 20
Definizione degli ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale
Ai fini del presente titolo, per ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, si intendono tutti gli ambulatori privati aperti al pubblico che, a scopo diagnostico - terapeutico, erogano energie fisiche, trattamento chinesiterapici e di rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.
Tali strutture debbono far precedere, alla loro denominazione particolare, la denominazione generale di " ambulatorio di fisiochinesiterapia e di rieducazione funzionale".
Qualora nella struttura vengano esercitati solo settori specifici dell'attività di cui al presente titolo, la denominazione " ambulatorio" dovrà precedere l'indicazione degli stessi settori.

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