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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 21
Approvazione degli allegati
In relazione ai requisiti edilizi, tecnico - organizzativi e strumentali necessari per l'apertura ed esercizio dei presidi sanitari privati di cui agli articoli precedenti, sono approvati
i seguenti allegati:
- all. 1) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei poliambulatori"
- all. 2) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio dei laboratori per analisi chimico - cliniche e microbiologiche"
- all. 3) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare"
- all. 4) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica"
- all. 5) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori o gabinetti di radioterapia"
- all. 6) " Requisiti per l'apertura e l'esercizio degli ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale".

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