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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 22
Aggiornamento dei requisiti
La Giunta regionale, anche in relazione all'esigenza tecnologica delle discipline oggetto della presente normativa procede, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione consultiva di cui al precendete articolo 2 e sentito il parere della competente Commissione consiliare, alle eventuali modifiche od integrazioni dei requisiti tecnico - organizzativi e strumentali previsti dagli allegati alla presente legge.

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