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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 23
Adeguamento dei requisiti dei presidi sanitari in esercizio
In riferimento a quanto previsto dall'articolo 20 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2, i termini di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo sono stabiliti, relativamente ai laboratori di analisi cliniche, in:
- tre anni dalla data di pubblicazione del DPCM 10 febbraio 1984 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1984), per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture e delle strumentazioni;
- cinque anni dalla data di pubblicazione del predetto decreto per quanto riguarda il personale.
Per tutti gli altri presidi sanitari privati, il termine di adeguamento è fissato in anni uno ed in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per le strutture e strumentazioni e per il personale.
Nel rispetto della normativa concernente l'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, sono fatte salve le posizioni giuridiche di coloro che dirigono da almeno cinque anni un presidio o servizio privato o di coloro che per eguale periodo hanno svolto attività di tecnico nelle medesime strutture.
Il mancato adeguamento, entro tali termini, a tutti i requisiti previsti dal presente provvedimento, costituisce motivo di immediata sospensione dell'attività, alla quale segue la revoca dell'autorizzazione in caso di inottemperanza entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di sospensione.
Entro due anni, inoltre, i laboratori di analisi cliniche adotteranno, sulla base di quanto è previsto agli articoli 12 e 13, idonei programmi di controllo di qualità intra ed interlaboratorio nonchè una uniforme denominazione e codificazione degli esami di laboratorio e modalità standardizzate di referto.
In sede di verifica e riconferma delle autorizzazioni dei presidi ambulatoriali privati già in esercizio, potranno essere eccezionalmente consentite, in costanza di valutazione sull'idoneità dei locali da parte del competente servizio di igiene pubblica, motivate deroghe esclusivamente per quanto riguarda le superfici dei locali stessi.

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