Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 3
Competenze della Commissione
Alla Commissione tecnico - consultiva di cui al precedente art. 2 sono attribuite le seguenti competenze:
1) esprimere pareri per il rilascio da parte della autorità sanitaria locale dei decreti di autorizzazione all'apertura, all'esercizio, alla trasformazione o all'ampliamento di tutte le istituzioni sanitarie private di cui all'art. 43 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 Sito esterno;
2) esprimere pareri alla Giunta regionale sulla individuazione dei centri di riferimento, per la regolamentazione e la predisposizione dei programmi di sicurezza e di qualità delle attività specialistiche ambulatoriali;
3) esprimere pareri su specifici argomenti in materia di attività delle istituzioni sanitarie private, su richiesta della Giunta regionale o delle Unità sanitarie locali;
4) formulare proposte alla Giunta regionale in ordine alle direttive da emanare ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2;
5) formulare indicazioni tecniche relativamente alle modalità di prelievi, trasporto e conservazione dei campioni e reperti biologici nei casi autorizzati di prelievi al di fuori dei locali di esecuzione delle analisi.
La Commissione si riunisce in relazione alla richiesta di pareri da parte dell'autorità sanitaria locale o della Giunta regionale, su convocazione dell'Assessore regionale alla Sanità.

Espandi Indice