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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 4
Rilevazione dell'attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati
I presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati sono obbligati alla compilazione dei referti specialistici e alla loro archiviazione secondo modalità e procedure che daranno dettate con apposite direttive della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. E' fatto obbligo altresì a detti presidi di trasmettere all'Assessore alla Sanità della Regione e alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, relazioni statistiche e sanitarie periodiche sull'attività svolta, predisposte secondo schemi - tipo, emanati dall'Assessorato regionale alla Sanità.

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