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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 5
Autorizzazioni
L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione e l'esercizio dell'attività dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati di cui ai successivi articoli 6, 9, 15, 17, 18 e 20 sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 21 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n. 2, ferma restando la necessità di certificazioni del Sindaco in ordine alla usabilità specifica a norma della vigente disposizione in materia.
Gli ambulatori o gabinetti di medicina nucleare e gli ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica sono inoltre soggetti alla normativa vigente in materia di radioprotezione.
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, non è consentito costituire strutture decentrate di qualsiasi presidio sanitario privato, comprese quelle mobili.
Le autorizzazioni per singoli presidi potranno essere concesse solo in presenza dei requisiti edilizi, dotazione di personale e strumentale specificatamente elencati negli allegati dal n. 1 al n. 6 della presente legge.
Relativamente all'esercizio di settori specifici delle attività di cui ai successivi articoli, in sede di autorizzazione sentita la Commissione di cui al precedente articolo 2, si stabiliranno i requisiti minimi dei locali, delle attrezzature e del personale che il presidio deve garantire. Tali requisiti dovranno essere comunque qualitativamente e quantitativamente adeguati al tipo di attività specialistica per la quale si chiede l'autorizzazione.

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