Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 6
Definizione
Ai fine della presente legge, per poliambulatorio si intendono tutti i servizi e presidi privati aperti al pubblico, definiti dall'art. 17 della Legge regionale 8 gennaio 1980 n 2, ove si dia luogo, da parte di più sanitari, alla erogazione ambulatoriale di molteplici prestazioni rientranti nell'ambito di diverse specialità.

Espandi Indice