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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 7
Attività assimilabili
Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi Titoli III, IV, V e VI, ricadono nella discplina prevista dal presente titolo:
a) le attività ambulatoriali rientranti nella medesima specialità allorchè la complessità della struttura e delle attrezzature impiegate comporti un' organizzazione propria del presidio, prevalente rispetto all'attività del singolo sanitario;
b) i presidi ambulatoriali privati nei quali in modo esclusivo o prevalente si provvede, senza bisogno di degenza, a trattamenti di dialisi di cittadini italiani e stranieri.
Detti presidi devono essere dotati di almeno tre unità dialitiche ed essere in possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi specifici di cui all'allegato 1 alla presente legge.

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