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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 8
Denominazione
I presidi di cui all'art. 6 debbono far precedere alla loro denominazione particolare la denominazione generale di " poliambulatorio privato". Tale denominazione dovrà essere data anche ai presidi privati che, oltre alla configurazione di cui al presente titolo, raggruppino in un' unica struttura una o più attività regolamentate nei successivi titoli.

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