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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 aprile 1985, n. 10

DENOMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRESIDI DIAGNOSTICI, CURATIVI E RIABILITATIVI AMBULATORIALI PRIVATI. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER LA LORO APERTURA ED ESERCIZIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 4 aprile 1985

Art. 9
Definizione
I presidi e i servizi di laboratorio per analisi chimico - cliniche e microbiologiche si distinguono in:
1) laboratori generali di base;
2) laboratori specializzati;
3) laboratori generali di base con settori specializzati.
I laboratori generali di base sono presidi pluridisciplinari che svolgono indagini diagnostiche di biochimica clinica, di ematologia e di microbiologia su campioni provenienti da escreti, secreti e prelievi umani secondo l'elenco che è allegato al DPCM 10 febbraio 1984.
Nei laboratori generali di base non devono essere impiegate metodiche che utilizzino radioisotopi.
I laboratori specializzati sono strutture destinate a esplicare indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale nei settori di:
chimica clinica e tossicologia;
ematologia;
microbiologia e sieroimmunologia;
citoistopatologia;
virologia;
genetica medica.
Le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologia oltre che nei presidi di medicina nucleare.
I laboratori generali di base, con settori specializzati, sono strutture che, oltre ad erogare le prestazioni proprie dei laboratori generali, esplicano indagini diagnostiche ad alto livello tecnologico e professionale in uno o più settori specializzati di cui ai commi precedenti.
L'elenco degli esami diagnostici di alto livello tecnico - professionale fa parte dell'allegato di cui al DPCM 10 febbraio 1984.
Indipendentemente dalla classificazione funzionale, i laboratori devono essere dimensionati dal punto di vista quantitativo e qualitativo relativamente ai locali, dotazioni organiche e attrezzature, al tipo di autorizzazione richiesta.

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