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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1988 n. 12

Art. 4
Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate del programma di intervento e della previsione di spesa, del piano finanziario.
La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle Comunità montane, competenti per territorio, con particolare riguardo all'inserimento, o almeno alla compatibilità, degli interventi nei programmi di attività delle Comunità stesse.
I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impiego.

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