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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/04/1988

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1988 n. 12

Art. 4
Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate del programma di intervento e della previsione di spesa, del piano finanziario.
La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle Comunità montane, competenti per territorio, con particolare riguardo all'inserimento, o almeno alla compatibilità, degli interventi nei programmi di attività delle Comunità stesse.
I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impiego.

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