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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 aprile 1988 n. 12

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici.
Art. 2
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori;
e) alla prosecuzione delle ricerche in atto nei laboratori sperimentali di speleologia operanti nel territorio regionale, nonché agli studi ed alle pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale;
f) all'aggiornamento, alla conservazione ed alla computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione.
Art. 3
La Regione concede altresì contributi destinati:
a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto "Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purché documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio speleologico regionale;
e) all'organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia.
Art. 3 bis

(articolo aggiunto da art. 4 L.R. 15 aprile 1988 n. 12)

1. La Regione Emilia-Romagna incoraggia e sostiene le attività di ricerca e di studio dei gruppi speleologici operanti nella Regione, coordinate dalla Federazione speleologica regionale (FSRER) depositaria e conservatrice del Catasto regionale delle grotte, mediante l'erogazione di un contributo ordinario annuale, il cui ammontare viene determinato per ogni anno con riferimento al programma di attività ed ai bilanci presentati attraverso la Federazione stessa.
2. La Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna svolge funzioni di consulenza per tutti gli aspetti della tutela del territorio attinenti o collegati alla speleologia e organizza, in collaborazione e sotto la vigilanza della Regione, corsi per guardie giurate volontarie e per guide speleologiche, per la sorveglianza e la tutela delle aree carsiche e di tutte le cavità naturali.
3. Le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui al secondo comma sono approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 4
Le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 2 e 3 devono essere rivolte alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate del programma di intervento e della previsione di spesa, del piano finanziario.
La Giunta regionale acquisisce sulle domande il parere delle Comunità montane, competenti per territorio, con particolare riguardo all'inserimento, o almeno alla compatibilità, degli interventi nei programmi di attività delle Comunità stesse.
I destinatari dei contributi sono tenuti a fornire la documentazione relativa al loro impiego.
Art. 5
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone i piani di riparto dei contributi per la realizzazione delle finalità della presente legge.
Art. 6
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31, in capitoli distinti per i contributi di cui all'art. 2 e per quelli di cui all'art. 3.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione.

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