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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Art. 2
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione eroga contributi destinati:
a) al rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel Corpo nazionale di Soccorso alpino del Club alpino italiano, relative a prestazioni rese per operazioni di salvataggio, di recupero o di soccorso, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
b) a spese per il trasporto dei componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico dal luogo di loro residenza a quello delle operazioni e viceversa, in mancanza di altre forme di rimborso o di risarcimento;
c) all'adeguamento o all'ammodernamento della dotazione del materiale alpinistico e speleologico e alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e speleologico esistenti nel territorio della Regione;
d) all'addestramento, comprensivo delle necessarie e sistematiche esercitazioni delle squadre di soccorso del Corpo nazionale di soccorso del Club alpino italiano; all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento ai fini del soccorso alpino e speleologico per guide alpine e accompagnatori;
e) alla prosecuzione delle ricerche in atto nei laboratori sperimentali di speleologia operanti nel territorio regionale, nonché agli studi ed alle pubblicazioni inerenti le ricerche speleologiche di interesse regionale e locale;
f) all'aggiornamento, alla conservazione ed alla computerizzazione dei dati catastali delle grotte della regione.

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