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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/07/2006
2. Testo Coordinato18/04/1988
3. Testo Originale12/04/1985

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Art. 1
La Regione Emilia-Romagna favorisce e sostiene:
a) l'organizzazione e il potenziamento del soccorso alpino e speleologico nell'ambito del territorio regionale;
b) la prevenzione degli infortuni nella esplicazione delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche;
c) le iniziative dirette alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle aree speleologiche e dei fenomeni carsici.

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