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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/07/2006
2. Testo Coordinato18/04/1988
3. Testo Originale12/04/1985

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12

INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO

Art. 3
La Regione concede altresì contributi destinati:
a) all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni alpinistici e speleologici, anche mediante corsi di insegnamento e formazione alpinistica, sci - alpinistica e speleologica, organizzati dal CAI o da Enti ed Associazioni di carattere nazionale e regionale, aventi specifica competenza in materia;
b) all'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la realizzazione, sistemazione, manutenzione, segnalazione di sentieri alpini ed opere alpine;
c) alla sistemazione, manutenzione ed arredamento di rifugi alpini di proprietà del CAI, i quali, in quanto "Posti di chiamata per soccorso alpino", possono adeguatamente assolvere anche alla funzione della sicurezza e dell'efficienza del soccorso alpino. Di tali contributi possono usufruire altri Enti, Associazioni o privati purché documentino che il rifugio presenti evidenti caratteristiche alpinistiche e sia fruibile da chiunque ne abbia necessità senza limitazioni o obblighi di sorta;
d) ad iniziative di carattere educativo aventi come destinatari i soggetti individuati dalla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 (Diritto allo studio) e dirette alla diffusione della tutela naturalistica, della prevenzione degli infortuni in montagna e della conoscenza del patrimonio speleologico regionale;
e) all'organizzazione di congressi, convegni e seminari di studio aventi per tema la speleologia.

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