LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 12
INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE DEL SOCCORSO ALPINO E PER LA CONSERVAZIONE ED INCENTIVAZIONE DEL PATRIMONIO ALPINISTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3 bis
(articolo abrogato da art. 10 L.R. 10 luglio 2006 n. 9)
abrogato
Art. 4
(sostituito da art. 29 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.