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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 10
Convenzione con gli Istituti di credito
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli Istituti di credito abilitati alla concessione di mutui alle imprese artigiane apposita convenzione per regolare i reciproci rapporti.

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