Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 11
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati per l'esercizio 1986, nell'ambito del Fondo globale di cui al Capitolo 86500, alla voce n. 4, dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e con l'istituzione, in sede di variazione del Bilancio per lo stesso esercizio, di appositi capitoli di spesa, dotati della necessaria disponibilità per l'esercizio 1986, concernenti i seguenti interventi:
- contributi in conto interessi in forma attualizzata sui prestiti bancari contratti o da contrarre dalle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;
- contributi in conto capitale alle imprese artigiane che realizzano progetti di innovazione tecnologica;
- prestazione di garanzie fidejussorie sui prestiti contratti dalle imprese artigiane per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica.
Per gli esercizi successivi al 1986 al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvederà con apposite specifiche autorizzazioni di spesa.

Espandi Indice