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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 2
Provvidenze
Per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo art. 5 la Regione:
a) concorre al pagamento degli interessi su prestiti bancari, contratti o da contrarre;
b) concede la propria garanzia sussidiaria sulle operazioni di credito;
c) concede contributi in conto capitale alle imprese artigiane, in alternativa agli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b).
Gli interventi regionali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma possono riguardare prestiti aventi durata non superiore a sessanta mesi.

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