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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 aprile 1985, n. 13

INTERVENTI PER LA INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE PRODUZIONI NELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 12 aprile 1985

Art. 3
Determinazione dell'intervento regionale
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto determina, di norma annualmente, ai sensi dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 Sito esterno, la misura del tasso di interesse agevolato a carico delle imprese destinatarie.
La misura del tasso di interesse a carico dei destinatari non può essere comunque inferiore al 60% del tasso di riferimento per il credito all'artigianto e al 48% per le zone non sufficientemente sviluppate di cui al DPR 9 dicembre 1976 n. 902 Sito esterno e successive modificazioni.
La garanzia regionale di cui al precedente art. 2 lett. b), può essere concessa in misura non superiore all'80% dell' importo del mutuo.
I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 2, lett. c), sono concessi nella misura massima del 30% delle spese ammesse, e comunque nel limite massimo di Lire 80.000.000.

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